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Centri di raccolta e magazzinaggio sperma, gruppi di raccolta e produzione embrioni per Scambi Comunitari - Ispezioni

FONTE: Ministero della Salute

Normativa di riferimento:

  • D. lgs  5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”.
  •  Regolamento (Ue) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
  •  Regolamento Delegato (Ue) 2020/686 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.
  •  Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/999 della Commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

Tipologia: 4B - Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari, con organizzazione centrale  e programmazione regionale


Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Effettuata in base al quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Come richiesto dalla normativa di riferimento:

  •  per i centri bovini almeno due volte l’anno;
  •  per i centri equini: almeno una volta l’anno in caso di riproduzione stagionale e almeno due volte l’anno in caso di riproduzione non stagionale;
  •  per i centri suini almeno due volte l’anno.

Luogo e momento del controllo

  • Sede operativa del centro/gruppo autorizzato
  • Metodi e tecniche
  • Ispezioni in azienda

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
In caso vengano meno uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente si provvede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
I dati dei controlli e di eventuali revoche di autorizzazioni sono aggregati a livello regionale ed inviati al Ministero della salute in formato elettronico via e-mail.


Autorità competenti centrali
Ministero della Salute
Ruolo: emanazione di linee guida o note ministeriali per uniformare i controlli su tutto il territorio nazionale

Autorità competenti regionali
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome
Ruolo: Programmazione dei controlli

Autorità competenti Locali
Aziende sanitarie locali - Servizi veterinari
Ruolo:  ispezione dei centri/gruppi abilitati per la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti sanitari e strutturali richiesti dalla normativa


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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